LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

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Statuto

Art. 1  Denominazione.
E’   costituita     l’Associazione    di    Volontariato     denominata  “ LE VALLI DEL SAPERE ”- ONLUS con sede in Potenza, alla Via del  Seminario Maggiore n.115, avente durata illimitata.  La  sede  dell’  Associazione  potrà  essere  mutata  con  deliberazione   del Consiglio Direttivo.

Art. 2  Statuto.
L’Associazione  è disciplinata  dal presente  Statuto e  dalle  Leggi Statali e Regionali ed,  in particolare,  dal comma  11 dell’art. 10 del  D.Lgs.  n° 460/97    e dai  principi  generali  dell’ordinamento giuridico.

Art.  3 Scopi.
L’ Associazione  non ha fini  di lucro,  persegue  esclusivamente  finalità di solidarietà sociale  e  vuole rappresentare  uno strumento  innovativo  per rispondere  alle nuove  sfide del lavoro ed è caratterizzata, in questo modo, da una indubbia valenza etica e da innovativa   solidarietà  sociale  rivolta  soprattutto  nei confronti  dei  giovani. La Associazione  ha  per finalità prevalente   l’elaborazione e  la realizzazione di attività, ricerche, iniziative e  progetti finalizzati a favorire la valorizzazione del “Capitale della Conoscenza”. Obiettivo strategico dell’Associazione è la progettazione e la realizzazione di sistemi  relazionali  globali,  finalizzati  a far crescere  insieme  importanti  strutture imprenditoriali   e  “micro –  unità di ricerca”   (micro – imprese   della  Conoscenza), prevalentemente composte da giovani laureati, aventi come obiettivo la produzione di attività  intellettuali in settori diversi,  geograficamente  anche molto distanti tra loro,          soprattutto in aree “marginalizzate” con problemi di sviluppo. L’Associazione inoltre, nella sua attività  si ispira ai principi di democraticità,  trasparenza  e partecipazione e mantiene  piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione. L’attività  degli associati  in favore  e  per conto  dell’Associazione  nonché  l’esercizio delle  carche  associative  sono  a  titolo  gratuito.   Per  raggiungere  gli  scopi  sociali,  l’Associazione  potrà  svolgere  attività  accessorie e strumentali   integrative di quelle statutarie.   Per  lo svolgimento  dei suoi compiti,   l’Associazione  potrà  usufruire  di finanziamenti,  sovvenzioni  e contributi da parte di persone fisiche, anche  non socie, organismi  privati   ed   Enti  pubblici.   Stante  la  finalità  sociale,  per   le   iniziative autonomamente  organizzate  e  non  soggette  a  contribuzione  pubblica. L’Associazione  non potrà in alcun modo  richiedere al diretto beneficiato  contributi economici per l’attività prestata.

Art.  4  Criteri di ammissione e di esclusione dei soci. 

Alla  Associazione  possono  aderire  tutti coloro,   persone  fisiche  o  giuridiche,  che condividono  gli scopi sociali  e che si impegnino  a prestare  la loro opera  volontaria    per favorire  la realizzazione   di detti scopi,  nei limiti  delle proprie disponibilità.  La partecipazione all’Associazione non può essere temporanea. Le domande di ammissione, che devono contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità  della Associazione  e che  devono essere  rivolte al  Consiglio Direttivo,   sono  esaminate  ed  accolte  dagli organi competenti,  secondo le modalità  contemplate dal presente Statuto.  L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato. La qualifica di socio si perde per:- dimissioni volontarie; - decesso; - esclusione deliberata dagli organi competenti per comportamenti in contrasto con gli scopi sociali e con le regole dell’Associazione oltre che per  morosità.  Contro  il  provvedimento  di  esclusione  si  può  ricorrere  all’Assemblea  e in caso di  mancato accoglimento del ricorso alla magistratura competente.

Art.  5  Diritti e obblighi dei soci.

I diritti degli associati sono i seguenti:
1)   partecipare alle Assemblee;
2)   eleggere i componenti degli organi associativi se maggiorenni;
3)   essere eletti alle cariche sociali, se maggiorenni;
4)   concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
5)   essere  informati  ed  accedere  ai documenti e  agli  atti della Associazione;
6)   usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
7) dare le dimissioni in qualunque momento;

Gli obblighi degli associati sono i seguenti:

1)  osservare  le  norme  del  presente Statuto  e  le deliberazioni  adottate dagli organi  sociali;          
2)  contribuire,  secondo le proprie possibilità, al raggiungimento degli  scopi sociali conla propria attività prestata in  modo personale, spontaneo, gratuito, non retribuita neppure da terzi beneficiari direttamente, secondo gli indirizzi  degli organi direttivi;
3) versare regolarmente le quote associative;
4) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell’Associazione.

Art.  6  Soci.

I soci dell’Associazione sono suddivisi in tre categorie:

a)   soci fondatori;
b)   soci sostenitori;
c)   soci ordinari.

Sono  soci  fondatori  i privati  cittadini,  le istituzioni  pubbliche,  le  associazioni,   le
società ed i privati che, per elargizioni e donazioni consistenti,  una tantum o  ripetute nel tempo,  abbiano dimostrato secondo  il giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo,impegno particolare  a favore  dell’Associazione.   I  soci   fondatori   sono obbligati  a versare  un contributo iniziale  e i successivi contributi annui nella misura  determinata dal Consiglio Direttivo. Sono soci sostenitori tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che  concorrono  al  perseguimento  degli  scopi  della  Associazione, con  una quota di sostegno o  con  particolari  elargizioni,  donazioni o altro. Anche  la qualifica di socio sostenitore   viene  acquisita   previa  deliberazione   del   Consiglio  Direttivo.   I soci sostenitori  debbono versare  un contributo annuo  determinata  dal Consiglio Direttivo con apposita  deliberazione. Sono soci ordinari tutti coloro, persone fisiche o giuridiche,che con contributi, elargizioni, prestazioni d’opera o altro concorrono al perseguimento degli scopi dell’Associazione. Anche la qualifica  di socio ordinario viene acquisita con deliberazione  del  Consiglio  Direttivo.   I  soci  ordinari  sono  obbligati  a versare  un contributo annuo nella misura  determinata  con deliberazione  del Consiglio Direttivo.Il socio  che intenda recedere  dalla Associazione  deve comunicare  per iscritto  il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare.

Art.  7  Contributo associativo.

Il  contributo  associativo  non è  trasmissibile,  ad eccezione dei trasferimenti  a  causa  di  morte,  né  è  rivalutabile.   I  soci  che   per  qualsiasi   motivo  abbiano  cessato  di appartenere  all’Associazione  non possono  richiedere  la  restituzione  dei  contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 Art:  8  Organi sociali.

Sono organi dell’Associazione:

a)   l’ Assemblea dei soci; 
b)   il  Consiglio Direttivo; 
c)   il  Presidente; 

Art.  9  L’assemblea dei soci

L’ Assemblea  è formata  da  tutti  i soci fondatori,  sostenitori e ordinari.  Gli  enti, le istituzioni,  le organizzazioni  di categoria  e  le società  partecipano  all’ assemblea  in  persona  del  loro  legale  rappresentante  o  di  altro  soggetto  all’uopo designato.  La  Assemblea  è  convocata  dal Presidente,  a seguito  di delibera  del Consiglio Direttivo, almeno  una  volta  all’anno,   per  approvare   il  bilancio  consuntivo,   la  situazione patrimoniale e la relazione sull’attività culturale ed economica della Associazione.  La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta contenete, l’indicazione  del luogo del giorno e dell’ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione, con l’elenco delle  materie  da  trattare,  a mezzo  lettera  spedita  a  tutti  gli associati per posta o via e-mail, almeno dieci giorni prima della riunione. All’Assemblea dei soci compete:

1)  l’ approvazione  degli  indirizzi  generali  e  delle  attività  proposte   dal  Consiglio Direttivo;
2)  l’approvazione del bilanci di previsione e consuntivo;
3)  la elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
4)  la modifica dello Statuto e dell’Atto costitutivo
5)  la determinazione della quota associativa  e di altri eventuali contributi  a carico dei  soci;
6)  ogni determinazione sulla destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;
7) lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio della  Associazione, anche nella ipotesi della sua estinzione.

Ogni  associato  ha  diritto  ad  un  voto.   Gli  associati   regolarmente  iscritti   hanno  diritto  di  intervenire  e  di  votare;  non  è  ammessa   altra  espressione  di  voto.  Le deliberazioni di cui alle modifiche dello Statuto devono essere assunte dall’Assemblea  a maggioranza  di  2/3  degli intervenuti.  L’ Assemblea  è  validamente  costituita  e  puòdeliberare  quando  in  prima  convocazione  sia presente  la  maggioranza  dei soci,  in seconda convocazione  (da tenersi non meno di un’ora dopo) qualunque  sia  il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di cui al punto 4) del presente articolo devono essere approvate  dall’ Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti.

Art. 10  Il Consiglio Direttivo.

Il  Consiglio Direttivo è composto da 3 ad 11 membri dei quali almeno 1/3 scelti  tra i soci  fondatori,  dura  un triennio  ed  i  suoi membri   sono rieleggibili.  Essi decadono qualora  sono assenti ingiustificati   per tre volte consecutive.  In caso  di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione da  sottoporre  comunque  alla  Assemblea   nella  sua  prima  riunione  successiva  alla sostituzione.  Il Consiglio Direttivo, elegge nella sua  prima riunione il Presidente  ed i vice-Presidenti, può procedere alla nomina del Segretario e, su proposta del Presidente, del  vicario  tra  i  vice- Presidenti.  Il  vicario  sostituirà  il Presidente  eventualmente impedito  ed   è  sostituito  dal secondo vice-Presidente   nel caso egli  stesso,   oltre il Presidente,  sia impedito. Il Consiglio  è convocato dal Presidente  ogni qualvolta  egli  lo ritenga  opportuno e in ogni caso, una volta ogni tre mesi,  mediante avviso,  a mezzo posta o via e-mail,  contenente l’ordine del giorno da  inviarsi  ai  singoli  componenti  almeno  sette  giorni  prima  della  riunione;  nei casi  di comprovata  urgenza  il citato termine può ridursi a giorni tre.  Il Presidente dovrà convocare il Consiglio su richiesta  motivata  di almeno tre consiglieri.  Le  adunanze  del  Consiglio Direttivo sono valide se vi intervengono almeno  la metà  più  uno  dei componenti  presenti anche  in tele-conferenza  o  su altra  via telematica.  Le deliberazioni  sono prese a maggioranza dei presenti.  In  caso  di  parità  prevale  il voto  di  chi  presiede.

Art.  11  Compiti del Consiglio Direttivo.

Il  Consiglio Direttivo è investito di ampi poteri  per il compimento di tutti gli atti  di ordinaria  e straordinaria amministrazione utili o necessari  per il raggiungimento degli scopi  sociali.  Il Consiglio Direttivo  può delegare  ad alcuni  suoi membri  determinati  poteri    per  la  gestione  ordinaria   della  Associazione.   Il   Consiglio   Direttivo  in  particolare  delibera:

a)   sulle  proposte  di  modifica  dello  Statuto  della   Associazione  da  sottoporre alla
Assemblea dei soci;
b)   sui programmi dell’attività dell’Associazione;
c)   sull’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni di qualsiasi tipo;
d)   su tutti gli altri atti che importino variazioni al patrimonio;
e)   sul  bilancio  consuntivo  e  la  situazione  patrimoniale  di  fine  anno,  sottoposti,   insieme alla relazione economica,  alla approvazione dell’assemblea dei soci;
f)   sui provvedimenti relativi a: cassa, contabilità, amministrazione;
g)   sul  raggiungimento   dello  scopo  sociale,   sulla  impossibilità   a  conseguirlo,  da sottoporre  all’approvazione della assemblea dei soci;
h)   sulla  ratifica  degli  atti  adottati  dal  Presidente  in  caso  di urgenza  ed  evidenti  necessità;
i)    sulle nomine del Presidente, dei vice-Presidenti e del Segretario;
l)    sulla nomina del Comitato Scientifico;
m)  sull’autorizzazione a stare in giudizio, sulla nomina dei legali;
n)   sull’ammontare   dell’indennità   e  dei  compensi  per  la  retribuzione  a  terzi    di    attività svolte a favore dell’Associazione;
o) sulla  qualifica  di  socio  fondatore,   sostenitore  o  ordinario  e   sulla   misura  del  contributo da versare ogni anno rispettivamente dagli stessi;
p)   su tutte le questioni  che non siano riservate  alla competenza di altri organi.

Art. 12  Il Presidente.
             
Il  Presidente  dell’ Associazione   viene  eletto    dal  Consiglio Direttivo   tra  i   suoi  membri  e rappresenta legalmente l’Associazione  in giudizio e nei rapporti con i terzi.  Convoca   e  presiede    il   Consiglio  Direttivo   e  provvede   alla   esecuzione    delle  deliberazioni.  Sovrintende alla conservazione  ed alla amministrazione del patrimonio dell’ Associazione  e ordina  le spese   entro i limiti  dei singoli capitoli   del bilancio di previsione  approvato.  Nei  casi   più  urgenti,   il  Presidente   può  assumere  tutte  le deliberazioni  che  sono  di competenza  del  Consiglio Direttivo,  ma deve  sottoporre le   suddette   deliberazioni     alla   ratifica    del   medesimo   organo    nella   riunione   immediatamente  successiva  alla  deliberazione  stessa. 

Art.  13  Il Comitato Scientifico.

Il   Comitato  Scientifico,  se  deliberato,  è  composto  da un numero  non  inferiore a  cinque. I membri del  Comitato sono scelti  tra personalità italiane ed estere  (possono essere  anche  soci)  particolarmente  qualificate  e  di  riconosciuto  prestigio   in ogni  ambito  della cultura  e dell’economia.  Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato e, su  proposta di questi, nomina  gli altri membri del Comitato. Il Comitato dura in carica  un  triennio;  i suoi  membri  sono rieleggibili.  L’incarico potrà  cessare   per dimissioni,  incompatibilità o revoca.  Le funzioni di segreteria verranno svolte da un collaboratore  dell’Associazione. Il Comitato è convocato dal  suo Presidente,   con  l’ indicazione  degli  argomenti  da trattare,  ogni qualvolta ne facciano  richiesta almeno tre  dei suoi membri  o il Presidente del Consiglio Direttivo  che  può  partecipare  alle riunioni.

Art.  14  Compiti del Comitato Scientifico.

Il  Comitato  Scientifico  collabora  con  il  Consiglio  Direttivo  per   lo  sviluppo  dei programmi di attività, dei sistemi relazionali che prevedano l’interazione con  persone  e strutture  interessate a  collaborare ai progetti  ed alle attività;  svolge anche funzioni consultive  sulle questioni  per le quali  il  Consiglio Direttivo  richieda   espressamente il parere.

Art. 15  Il Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti, quando nominato,  è composto da  tre componenti  di cui  uno Presidente, ed ha il compito di controllare e verificare la regolare tenuta  della contabilità  e  dei libri contabili,  di sorvegliare  sulla gestione  amministrativa  per  poi riferire all’Assemblea in sede  di approvazione del bilancio, di dare pareri sui bilanci.  Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta all’anno. I Revisori dei conti  curano la tenuta del Libro delle Riunioni del Collegio, partecipano, di diritto, alle riunioni della Assemblea, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà  di parola  ma  senza  diritto di voto. 

Art.  16  Il Patrimonio e le risorse economiche.

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a)   quote associative deliberate dall’Assemblea;
b)   contributi dei privati;
c)   contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche;
d)   contributi di organismi internazionali;
e)   donazioni e lasciti testamentari;
f)   rimborsi derivanti da attività convenzionate;
g)   beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della  Associazione;
h)  eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
i)   ogni altro tipo di entrata.

Art.  17  Erogazioni donazioni e lasciti.

Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari  e dei legati, questi ultimi da accettare solo con beneficio di inventario, delibera l’Assemblea, in armonia con le finalità dell’Associazione.      


Art.  18  Bilanci.

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l’esercizio sociale che va dal 1°gennaio al 31 dicembre  di  ogni anno.  Lo stesso è predisposto dal  Consiglio Direttivo e presentato all’Assemblea dei soci,  che lo approva  a maggioranza  entro  e non oltre  il 30  giugno  dell’anno successivo.  L’eventuale  attivo  viene  imputato  al  fondo sociale. Il bilancio preventivo  è approvato  con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno a cui si riferisce. I bilanci devono restare depositati  presso la  sede  sociale  per  i  15  giorni  precedenti  l’ Assemblea   nella  quale  sarà  posto   alla approvazione dei soci, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati  interessi  di  consultazione.  Il bilancio consultivo, con la relazione allegata, deve essere comunicato al Collegio dei Revisori almeno  quindici giorni  prima  della data  fissata  per l’esame e l’ approvazione da parte della Assemblea.  

Art.  19  Assicurazione.

L’Associazione può assicurarsi per i danni derivati agli associati o ai terzi in occasione delle attività esercitate, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. 

 Art.  20  Scioglimento.

In caso  di scioglimento. per qualunque causa,  l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio  ad altre Organizzazioni di Volontariato  operanti in analogo settore come previsto dal   D.Lgs. 460/97.  Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

Art.  21 Controversie dei soci.

In caso di esclusione e di controversia con l’Associazione, il socio potrà ricorrere  alla Assemblea e, in presenza di non accoglimento del ricorso, alla magistratura  competente.

Art.  22  Responsabilità patrimoniale.

L’ Associazione risponde,  con i propri beni,  dei danni causati per l’inosservanza  delle convenzioni   o dei contratti stipulati,  salve le disposizioni  di legge  e del codice civile  in  materia  di  associazioni  non  riconosciute  e  di  responsabilità  patrimoniale  degli associati.

Art.  23  Disposizioni finali.

Per  quanto  non previsto  o  non  diversamente  disposto  dal  presente  Statuto  si  fa riferimento  alle  leggi  Statali  e  Regionali  vigenti  in tema  di  associazioni  e di  enti  commerciali  e ai  principi generali dell’ordinamento giuridico.   
 

 

*Associazione Onlus Valli del Sapere