LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
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Statuto
Art. 1 Denominazione.
E’ costituita l’Associazione di Volontariato denominata “ LE VALLI DEL SAPERE ”- ONLUS con sede in Potenza, alla Via del Seminario Maggiore n.115, avente durata illimitata. La sede dell’ Associazione potrà essere mutata con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 2 Statuto.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dalle Leggi Statali e Regionali ed, in particolare, dal comma 11 dell’art. 10 del D.Lgs. n° 460/97 e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 3 Scopi.
L’ Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e vuole rappresentare uno strumento innovativo per rispondere alle nuove sfide del lavoro ed è caratterizzata, in questo modo, da una indubbia valenza etica e da innovativa solidarietà sociale rivolta soprattutto nei confronti dei giovani. La Associazione ha per finalità prevalente l’elaborazione e la realizzazione di attività, ricerche, iniziative e progetti finalizzati a favorire la valorizzazione del “Capitale della Conoscenza”. Obiettivo strategico dell’Associazione è la progettazione e la realizzazione di sistemi relazionali globali, finalizzati a far crescere insieme importanti strutture imprenditoriali e “micro – unità di ricerca” (micro – imprese della Conoscenza), prevalentemente composte da giovani laureati, aventi come obiettivo la produzione di attività intellettuali in settori diversi, geograficamente anche molto distanti tra loro, soprattutto in aree “marginalizzate” con problemi di sviluppo. L’Associazione inoltre, nella sua attività si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione. L’attività degli associati in favore e per conto dell’Associazione nonché l’esercizio delle carche associative sono a titolo gratuito. Per raggiungere gli scopi sociali, l’Associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative di quelle statutarie. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l’Associazione potrà usufruire di finanziamenti, sovvenzioni e contributi da parte di persone fisiche, anche non socie, organismi privati ed Enti pubblici. Stante la finalità sociale, per le iniziative autonomamente organizzate e non soggette a contribuzione pubblica. L’Associazione non potrà in alcun modo richiedere al diretto beneficiato contributi economici per l’attività prestata.
Art. 4 Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.
Alla Associazione possono aderire tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono gli scopi sociali e che si impegnino a prestare la loro opera volontaria per favorire la realizzazione di detti scopi, nei limiti delle proprie disponibilità. La partecipazione all’Associazione non può essere temporanea. Le domande di ammissione, che devono contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità della Associazione e che devono essere rivolte al Consiglio Direttivo, sono esaminate ed accolte dagli organi competenti, secondo le modalità contemplate dal presente Statuto. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato. La qualifica di socio si perde per:- dimissioni volontarie; - decesso; - esclusione deliberata dagli organi competenti per comportamenti in contrasto con gli scopi sociali e con le regole dell’Associazione oltre che per morosità. Contro il provvedimento di esclusione si può ricorrere all’Assemblea e in caso di mancato accoglimento del ricorso alla magistratura competente.
Art. 5 Diritti e obblighi dei soci.
I diritti degli associati sono i seguenti:
1) partecipare alle Assemblee;
2) eleggere i componenti degli organi associativi se maggiorenni;
3) essere eletti alle cariche sociali, se maggiorenni;
4) concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
5) essere informati ed accedere ai documenti e agli atti della Associazione;
6) usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
7) dare le dimissioni in qualunque momento;
Gli obblighi degli associati sono i seguenti:
1) osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
2) contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali conla propria attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, non retribuita neppure da terzi beneficiari direttamente, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
3) versare regolarmente le quote associative;
4) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell’Associazione.
Art. 6 Soci.
I soci dell’Associazione sono suddivisi in tre categorie:
a) soci fondatori;
b) soci sostenitori;
c) soci ordinari.
Sono soci fondatori i privati cittadini, le istituzioni pubbliche, le associazioni, le
società ed i privati che, per elargizioni e donazioni consistenti, una tantum o ripetute nel tempo, abbiano dimostrato secondo il giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo,impegno particolare a favore dell’Associazione. I soci fondatori sono obbligati a versare un contributo iniziale e i successivi contributi annui nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. Sono soci sostenitori tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che concorrono al perseguimento degli scopi della Associazione, con una quota di sostegno o con particolari elargizioni, donazioni o altro. Anche la qualifica di socio sostenitore viene acquisita previa deliberazione del Consiglio Direttivo. I soci sostenitori debbono versare un contributo annuo determinata dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione. Sono soci ordinari tutti coloro, persone fisiche o giuridiche,che con contributi, elargizioni, prestazioni d’opera o altro concorrono al perseguimento degli scopi dell’Associazione. Anche la qualifica di socio ordinario viene acquisita con deliberazione del Consiglio Direttivo. I soci ordinari sono obbligati a versare un contributo annuo nella misura determinata con deliberazione del Consiglio Direttivo.Il socio che intenda recedere dalla Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare.
Art. 7 Contributo associativo.
Il contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, né è rivalutabile. I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art: 8 Organi sociali.
Sono organi dell’Associazione:
a) l’ Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Art. 9 L’assemblea dei soci
L’ Assemblea è formata da tutti i soci fondatori, sostenitori e ordinari. Gli enti, le istituzioni, le organizzazioni di categoria e le società partecipano all’ assemblea in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto all’uopo designato. La Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, per approvare il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale e la relazione sull’attività culturale ed economica della Associazione. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta contenete, l’indicazione del luogo del giorno e dell’ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione, con l’elenco delle materie da trattare, a mezzo lettera spedita a tutti gli associati per posta o via e-mail, almeno dieci giorni prima della riunione. All’Assemblea dei soci compete:
1) l’ approvazione degli indirizzi generali e delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
2) l’approvazione del bilanci di previsione e consuntivo;
3) la elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
4) la modifica dello Statuto e dell’Atto costitutivo
5) la determinazione della quota associativa e di altri eventuali contributi a carico dei soci;
6) ogni determinazione sulla destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;
7) lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio della Associazione, anche nella ipotesi della sua estinzione.
Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati regolarmente iscritti hanno diritto di intervenire e di votare; non è ammessa altra espressione di voto. Le deliberazioni di cui alle modifiche dello Statuto devono essere assunte dall’Assemblea a maggioranza di 2/3 degli intervenuti. L’ Assemblea è validamente costituita e puòdeliberare quando in prima convocazione sia presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione (da tenersi non meno di un’ora dopo) qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di cui al punto 4) del presente articolo devono essere approvate dall’ Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti.
Art. 10 Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 ad 11 membri dei quali almeno 1/3 scelti tra i soci fondatori, dura un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione da sottoporre comunque alla Assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione. Il Consiglio Direttivo, elegge nella sua prima riunione il Presidente ed i vice-Presidenti, può procedere alla nomina del Segretario e, su proposta del Presidente, del vicario tra i vice- Presidenti. Il vicario sostituirà il Presidente eventualmente impedito ed è sostituito dal secondo vice-Presidente nel caso egli stesso, oltre il Presidente, sia impedito. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e in ogni caso, una volta ogni tre mesi, mediante avviso, a mezzo posta o via e-mail, contenente l’ordine del giorno da inviarsi ai singoli componenti almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di comprovata urgenza il citato termine può ridursi a giorni tre. Il Presidente dovrà convocare il Consiglio su richiesta motivata di almeno tre consiglieri. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se vi intervengono almeno la metà più uno dei componenti presenti anche in tele-conferenza o su altra via telematica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art. 11 Compiti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è investito di ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria della Associazione. Il Consiglio Direttivo in particolare delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto della Associazione da sottoporre alla
Assemblea dei soci;
b) sui programmi dell’attività dell’Associazione;
c) sull’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni di qualsiasi tipo;
d) su tutti gli altri atti che importino variazioni al patrimonio;
e) sul bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno, sottoposti, insieme alla relazione economica, alla approvazione dell’assemblea dei soci;
f) sui provvedimenti relativi a: cassa, contabilità, amministrazione;
g) sul raggiungimento dello scopo sociale, sulla impossibilità a conseguirlo, da sottoporre all’approvazione della assemblea dei soci;
h) sulla ratifica degli atti adottati dal Presidente in caso di urgenza ed evidenti necessità;
i) sulle nomine del Presidente, dei vice-Presidenti e del Segretario;
l) sulla nomina del Comitato Scientifico;
m) sull’autorizzazione a stare in giudizio, sulla nomina dei legali;
n) sull’ammontare dell’indennità e dei compensi per la retribuzione a terzi di attività svolte a favore dell’Associazione;
o) sulla qualifica di socio fondatore, sostenitore o ordinario e sulla misura del contributo da versare ogni anno rispettivamente dagli stessi;
p) su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.
Art. 12 Il Presidente.
Il Presidente dell’ Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e rappresenta legalmente l’Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle deliberazioni. Sovrintende alla conservazione ed alla amministrazione del patrimonio dell’ Associazione e ordina le spese entro i limiti dei singoli capitoli del bilancio di previsione approvato. Nei casi più urgenti, il Presidente può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, ma deve sottoporre le suddette deliberazioni alla ratifica del medesimo organo nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione stessa.
Art. 13 Il Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico, se deliberato, è composto da un numero non inferiore a cinque. I membri del Comitato sono scelti tra personalità italiane ed estere (possono essere anche soci) particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio in ogni ambito della cultura e dell’economia. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato e, su proposta di questi, nomina gli altri membri del Comitato. Il Comitato dura in carica un triennio; i suoi membri sono rieleggibili. L’incarico potrà cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Le funzioni di segreteria verranno svolte da un collaboratore dell’Associazione. Il Comitato è convocato dal suo Presidente, con l’ indicazione degli argomenti da trattare, ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri o il Presidente del Consiglio Direttivo che può partecipare alle riunioni.
Art. 14 Compiti del Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico collabora con il Consiglio Direttivo per lo sviluppo dei programmi di attività, dei sistemi relazionali che prevedano l’interazione con persone e strutture interessate a collaborare ai progetti ed alle attività; svolge anche funzioni consultive sulle questioni per le quali il Consiglio Direttivo richieda espressamente il parere.
Art. 15 Il Collegio dei Revisori dei conti.
Il Collegio dei Revisori dei conti, quando nominato, è composto da tre componenti di cui uno Presidente, ed ha il compito di controllare e verificare la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili, di sorvegliare sulla gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio, di dare pareri sui bilanci. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta all’anno. I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Riunioni del Collegio, partecipano, di diritto, alle riunioni della Assemblea, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
Art. 16 Il Patrimonio e le risorse economiche.
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) quote associative deliberate dall’Assemblea;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da attività convenzionate;
g) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della Associazione;
h) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
i) ogni altro tipo di entrata.
Art. 17 Erogazioni donazioni e lasciti.
Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari e dei legati, questi ultimi da accettare solo con beneficio di inventario, delibera l’Assemblea, in armonia con le finalità dell’Associazione.
Art. 18 Bilanci.
Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l’esercizio sociale che va dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Lo stesso è predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all’Assemblea dei soci, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. L’eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno a cui si riferisce. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i 15 giorni precedenti l’ Assemblea nella quale sarà posto alla approvazione dei soci, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. Il bilancio consultivo, con la relazione allegata, deve essere comunicato al Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data fissata per l’esame e l’ approvazione da parte della Assemblea.
Art. 19 Assicurazione.
L’Associazione può assicurarsi per i danni derivati agli associati o ai terzi in occasione delle attività esercitate, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 20 Scioglimento.
In caso di scioglimento. per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in analogo settore come previsto dal D.Lgs. 460/97. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.
Art. 21 Controversie dei soci.
In caso di esclusione e di controversia con l’Associazione, il socio potrà ricorrere alla Assemblea e, in presenza di non accoglimento del ricorso, alla magistratura competente.
Art. 22 Responsabilità patrimoniale.
L’ Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati, salve le disposizioni di legge e del codice civile in materia di associazioni non riconosciute e di responsabilità patrimoniale degli associati.
Art. 23 Disposizioni finali.
Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi Statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti commerciali e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.